Prodotto difettoso
Se un prodotto causa danni (morte, lesioni personali, danno a cose di uso privato ed entro certi limiti pecuniari), questi sono risarcibili dal produttore anche se il soggetto danneggiato non è l'acquirente del prodotto in questione. Il produttore può dimostrare l'assenza di responsabilità in alcuni casi determinati. E' tuttavia nullo (nel senso che è radicalmente invalido e quindi non produce alcun effetto) ogni patto con cui il produttore cerchi di limitare preventivamente, nei confronti del consumatore, la propria responsabilità.
Che cosa si intende per “prodotto difettoso”?
Un prodotto è difettoso quando non funziona o non offre la sicurezza che ci si può attendere.
Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) contiene 14 articoli dedicati alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt. da 114 a 127).
Nel valutare se l’aspettativa di sicurezza è soddisfatta o meno (e quindi se il prodotto è intrinsecamente difettoso oppure no), secondo il Codice del Consumo si deve però tener conto di tre circostanze:
1. grado di accuratezza delle informazioni fornite dal produttore: si deve aver riguardo al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi, alle istruzioni e alle avvertenze fornite.
2. grado di accuratezza della progettazione che sta alla base del prodotto: si deve considerare l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. Bisogna verificare le aspettative di sicurezza nel tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, in quanto un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. grado di sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie: in caso di produzione seriale, occorre tener presente che il difetto può essere un difetto di fabbricazione che colpisce solo un prodotto all’interno di un lotto determinato.
E’ importante notare che la responsabilità da prodotto difettoso è una forma di responsabilità extracontrattuale: ciò significa che il produttore è responsabile – e dovrà quindi risarcire il danno – anche se il soggetto danneggiato non è l’acquirente del prodotto, ma è un soggetto terzo.
Qual è il danno risarcibile?
L’art. 123 Codice del Consumo prevede che sono risarcibili:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso” (e quindi il danno materiale), ma in quest’ultima ipotesi con due limiti:
- si deve trattare di una cosa “normalmente destinata all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato” (uso privato), e
- il danno alla cosa è risarcibile “solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette” (franchigia).
In quali casi il produttore non risponde?
L’art. 118 Cod. Cons. elenca le cause di esclusione della responsabilità del produttore.
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Va sottolineato che la prova liberatoria non può essere precostituita, nel senso che qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore è radicalmente nullo.
Un’ulteriore causa di attenuazione della responsabilità è data dal concorso di colpa del danneggiato: il risarcimento non è dovuto quando il soggetto danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e, incurante del rischio, vi si sia volontariamente esposto.
Come individuare il produttore?
Di regola, il danneggiato deve fare richiesta scritta al fornitore dell'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto rivelatosi difettoso. La richiesta deve contenere:
- il prodotto che ha provocato il danno;
- il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto;
- l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
A tale richiesta, il fornitore deve rispondere entro 3 mesi: in caso contrario, se il produttore non viene individuato, il fornitore stesso può essere ritenuto responsabile del danno arrecato dal prodotto difettoso.
Entro quanto tempo si può richiedere in giudizio il risarcimento danni?
Il Codice del Consumo prevede che il diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso si prescrive in tre anni a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto (o avrebbe dovuto avere) conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore responsabile.
Una particolare previsione normativa si ha per il caso di aggravamento del danno: nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
E’ inoltre previsto un ulteriore termine decennale: in ogni caso, non può essere avviata l’azione giudiziale se sono decorsi 10 anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto difettoso.