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Vacanza rovinata

Che cosa è il danno da vacanza rovinata?

Il danno da vacanza rovinata è un pregiudizio per il turista, derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore, nel godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago e riposo e costituisce fonte di stress e turbamento psicologico.

I casi più comuni di vacanza rovinata sono:

 - cancellazione o ritardo del volo;

- mancata assistenza del tour operator sul luogo;

- alloggio di categoria inferiore o non corrispondente a quello prenotato;

- presenza di lavori di ristrutturazione durante il soggiorno;

- assenza di alcuni dei servizi pubblicizzati nelle brochure informative;

- mancata consegna del bagaglio;

- cambiamento della località turistica o della struttura alberghiera, per indisponibilità di posti;

- spiaggia non praticabile senza offerta di soluzioni alternative.

La disciplina del danno da vacanza rovinata è prevista dal Codice del Turismo che individua le cause di danno da vacanza rovinata nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, specifica l’importanza dell’inadempimento e definisce il danno da vacanza rovinata.

 

Quali danni possono essere richiesti per la vacanza rovinata?

Nel caso di vacanza rovinata sono risarcibili:

 

1) il danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti

Il pregiudizio economico è la voce di danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il consumatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri disguidi.

 

2) il danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio).Il danno morale subito dal turista è più difficilmente quantificabile in quanto è quasi impossibile fornire la prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza.

In questi casi la liquidazione del danno morale avviene in maniera equitativa.

 

Danno patrimoniale

Secondo una parte dei giudici il danno da vacanza rovinata deve essere inteso come danno patrimoniale.

Tutte le volte in cui, infatti, il turista prenota la sua vacanza, se il servizio aggiuntivo promesso non viene fornito o la previsione offerta non risulta conforme a quanto stipulato nel contratto, deve essere risarcito il costo sostenuto per acquisire da terzi il medesimo servizio.

In base a questa ricostruzione, infatti, la vacanza è la prestazione che deve essere fornita dal tour operator ed è l’obbligazione che è tenuto ad adempiere e, indipendentemente dall’interesse patrimoniale o non patrimoniale del turista, sarà chiamato a rispondere per inadempimento o inesatto adempimento della propria obbligazione, avente natura economica.

Nel riconoscere la risarcibilità del danno patrimoniale il punto di partenza è costituito dall’inquadramento della vacanza tra i beni giuridici in senso stretto e come tali suscettibili di valutazione economica in caso di lesione.

In altri termini, nel momento in cui l’interesse a trascorrere un periodo di vacanza viene implicitamente inserito in un contratto, esso viene patrimonializzato e assume connotati economici.

Questo orientamento, ovviamente, non è sufficiente ad inquadrare il danno da vacanza rovinata con il solo valore patrimoniale della prestazione: il pregiudizio consiste nell’impossibilità di fruire della prestazione richiesta, cui si aggiunge la spendita di energie per ottenere l’esito desiderato o, quanto meno, la riduzione degli aspetti negativi, pregiudizi che hanno natura non patrimoniale.

 

Danno esistenziale

Nel corso degli anni si è formato un orientamento volto a far rientrare il danno da vacanza rovinata nell’ambito del danno esistenziale inteso come autonoma voce di danno.

Due sono gli aspetti su cui incide il minore godimento della vacanza:

la sfera di realizzazione dell’individuo che vive un peggioramento obiettivo delle sue aspettative volte a trascorrere un periodo di relax;

il peggioramento del suo rientro alla vita quotidiana, essendosi la vacanza trasformata in un periodo di nervosismo.

Il danno da vacanza rovinata comporta, quindi, un pregiudizio psicologico inteso come mancato guadagno sul piano del benessere e della qualità della vita che avrebbe potuto apportare la vacanza, oltre ai patimenti direttamente legati all’infortunio subito che ha impedito al turista di conseguire gli obiettivi di svago e riposo.

Molte sentenze hanno riconosciuto che i danni esistenziali sono risarcibili se derivano dalla violazione di un diritto garantito dall’ordinamento e, dunque, trovano il loro fondamento nell’art. 2059 del Codice Civile.

 

L’onere della prova

Il turista è tenuto a provare l’esistenza del contratto di viaggio e le circostanze dell’inadempimento e quindi la mancata coincidenza tra il contratto ed il servizio offerto dal tour operator, mentre il tour operator deve provare l’avvenuto adempimento del contratto.

La quantificazione del danno alla persona viene accertata dal giudice competente e deve risarcire integralmente il pregiudizio sofferto.

 

Forse non sai che...

La risarcibilità del danno da vacanza rovinata è stata affermata per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nel 2002, con una sentenza che sanciva il risarcimento del danno, non quale diritto dell’uomo, ma volto a tutelare la concorrenza del mercato europeo dal momento che le diverse disposizioni sul danno patrimoniale provocavano una distorsione della concorrenza tra le imprese di viaggio dei diversi paesi europei.

I giudici italiani hanno riconosciuto la lesione dell’interesse del turista a godere pienamente del viaggio.

In questo contesto si è giunti alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 che ha sancito:

il principio che esclude duplicazioni del risarcimento nel rispetto dell’integralità dello stesso;

l’introduzione dei criteri di serietà e gravità della lesione quali condizioni per la risarcibilità del danno non patrimoniale.

La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita dalla Convenzione di Bruxelles recepita in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082 cui ha fatto seguito la direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal d.lgs. n. 111/1995, confluito nel Codice del Consumo.

In particolare la Convenzione di Bruxelles statuisce che l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

Con l’introduzione del Codice del Turismo nel 2011 il legislatore ha individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, ha specificato che l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza ed ha definito il danno da vacanza rovinata collegandolo al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

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